Art. 3.
(Requisiti per l'esercizio della professione di sommelier).

      1. Per esercitare la professione di sommelier è necessario avere conseguito l'abilitazione alla professione mediante il superamento del relativo esame, ed essere

 

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iscritto all'apposito albo della provincia di residenza.
      2. Le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui al comma 1, i contenuti dello stesso e i requisiti per l'ammissione di coloro che sono già in possesso di formazione didattica o professionale, che risulti compatibile o conforme, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, sono stabiliti e disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'istruzione.